Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ago 2016
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË 2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell' del presente regolamento per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013.
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