Art. 4
Autorità competente
In vigore dal 4 ago 2016
Autorità competente
1. L’autorità competente responsabile del rilascio dei certificati e, se del caso, dell’attestazione del ricevimento delle dichiarazioni presentate dai fornitori di servizi soggetti al presente regolamento, nonché dei compiti di sorveglianza e controllo dell’attuazione nei confronti di tali fornitori di servizi è l’autorità nazionale di vigilanza, di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004, dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o che presenta la dichiarazione ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo qualora a norma dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 l’autorità competente sia l’Agenzia.
Ai fini del presente regolamento i fornitori di servizi di dati e il gestore della rete sono considerati fornitori di servizi paneuropei per i quali, a norma dell’articolo 22 bis, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, l’autorità competente è l’Agenzia.
2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti di cui all’allegato II.
3. Nei casi in cui uno dei fornitori di servizi in questione sia un’organizzazione per la quale l’autorità competente è l’Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano con l’Agenzia al fine di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui ai all’allegato II, punti ATM/ANS.AR.A.005b) da 1 a 3:
a)
se i fornitori di servizi forniscono servizi riferiti a blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) che si estendono nello spazio aereo soggetto alla responsabilità di più di uno Stato membro, conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004; oppure
b)
i fornitori di servizi forniscono servizi transfrontalieri di navigazione aerea come descritto all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.
4. Se uno Stato membro ha designato o istituito più di un’autorità conformemente all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 o all’, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 550/2004 per svolgere i compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione a norma del presente regolamento, esso assicura che gli ambiti di competenza di ogni singola autorità siano chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici e di spazio aereo. In tal caso dette autorità instaurano un coordinamento tra loro, sulla base di accordi scritti, onde garantire una sorveglianza e un controllo dell’attuazione efficaci nei confronti di tutti i fornitori di servizi cui hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato loro dichiarazioni.
5. Nell’ambito dell’esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra dette autorità competenti e i fornitori di servizi. In questo contesto gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.
6. Gli Stati membri e, laddove l’autorità competente sia l’Agenzia, la Commissione garantiscono che le rispettive autorità competenti non consentano al proprio personale di partecipare alle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione attribuite a detta autorità a norma del presente regolamento qualora vi sia motivo di ritenere che tale coinvolgimento potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.
7. L’Agenzia mantiene una banca dati delle informazioni di contatto delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. A tal fine gli Stati membri comunicano all’Agenzia i nominativi e gli indirizzi delle rispettive autorità competenti e ogni loro successiva modifica.
8. Gli Stati membri e, laddove l’autorità competente sia l’Agenzia, la Commissione stabiliscono le risorse necessarie e le capacità richieste alle autorità competenti per l’esercizio di tali compiti, in conformità dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui una valutazione effettuata dalle rispettive autorità competenti per determinare le risorse necessarie per l’esercizio dei loro compiti nell’ambito del presente regolamento.
9. Se necessario ai fini dell’esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione a norma del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:
a)
chiedere ai fornitori di servizi soggetti alla loro vigilanza di fornire tutte le informazioni necessarie;
b)
chiedere a qualsiasi rappresentante, dirigente o altro membro del personale di tali fornitori di servizi di fornire oralmente delucidazioni in merito a qualsiasi fatto, documento, soggetto, procedura o altro oggetto pertinente ai fini della sorveglianza del fornitore di servizi;
c)
accedere a tutti i locali e terreni, compresi i siti operativi, e mezzi di trasporto di tali fornitori di servizi;
d)
esaminare qualsiasi documento, registrazione o dato in possesso di tali fornitori di servizi o a loro accessibile, farne copia o prelevarne stralci, indipendentemente dal supporto sul quale sono archiviate le informazioni;
e)
effettuare audit, valutazioni, indagini e ispezioni nei confronti di tali fornitori di servizi.
10. Se necessario ai fini dell’esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti possono inoltre esercitare i poteri di cui al primo comma in relazione alle organizzazioni appaltatrici soggette alla sorveglianza dei fornitori di servizi, conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.015 dell’allegato III.
11. I poteri di cui al presente paragrafo sono esercitati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l’attività in questione e al principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione la necessità di assicurare l’effettivo esercizio di tali poteri, e i diritti e gli interessi legittimi dei fornitori di servizi e di eventuali terzi. Se il diritto nazionale applicabile richiede un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in questione per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui alla lettera c), tali poteri sono esercitati soltanto una volta ottenuta detta autorizzazione preventiva.
12. Nell’esercitare i poteri di cui al presente punto, l’autorità competente si accerta che i membri del suo personale e, se del caso, eventuali altri esperti coinvolti nelle attività in questione siano debitamente autorizzati.
13. Le autorità competenti adottano o avviano qualsiasi misura attuativa appropriata necessaria per garantire che i fornitori di servizi ai quali hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato dichiarazioni all’autorità competente rispettino e continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento.
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