Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 ago 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I e le definizioni che seguono:
1)
le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 e all’ del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all’, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004;
2)
«fornitore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce funzioni e/o servizi di ATM/ANS di cui all’, lettera q), del regolamento (CE) n. 216/2008 e/o altre funzioni di rete ATM, singolarmente o combinati per il traffico aereo generale;
3)
«gestore della rete»: l’organismo istituito a norma dell’ del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dagli del regolamento (UE) n. 677/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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