Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 2 ago 2016
Modifiche Il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1. L' è modificato come segue: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. “ente” ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;" b) sono inseriti i seguenti punti: «3 bis. “impresa madre” ha il medesimo significato di cui all', punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); 3 ter. per «impresa figlia» si intende: a) un'impresa figlia come definita nell', punto 10), della Direttiva 2013/34/UE; b) un'impresa sulla quale un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante. Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell'impresa che è la loro impresa madre apicale; 3 quater. «ente finanziario» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 3 quinquies. per «succursale di un'impresa di assicurazioni» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; (*2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;" c) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. per “gruppo bancario” si intendono le imprese incluse nell'ambito di consolidamento dell'impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013;»; d) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. per “impresa a capo di un gruppo bancario” si intende: a) un ente impresa madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante; d) un organismo centrale, nell'accezione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante;»; e) il punto 11 è soppresso; f) il punto 13 è sostituito dal seguente: «13. per “titoli tenuti in custodia” si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori;»; g) sono aggiunti i seguenti punti da 18 a 24: «18. per “entità giuridica” si intende un'entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale di quel paese; 19. per “dati di settore” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3; 20. per “dati di gruppo” si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3 bis; 21. il termine “Stato membro partecipante” ha il medesimo significato di cui all', paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98; 22. per “cliente” si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode; 23. con “per ogni entità” si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l'impresa madre e ciascuna impresa figlia; 24. con “base di gruppo” si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.»; 2. L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi”). a) I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti. b) I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da: i) imprese a capo di gruppo bancari; e ii) enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario; ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.»; b) i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «3.   I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 bis o 4 ter. 4.   Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell'ente o dell'ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è: a) maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione (di seguito la “soglia dello 0,5 %”), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero: i) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili ii) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente; ovvero b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio, in ragione delle sue interconnessioni con gli altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria e/o di un determinato Stato membro dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro. 5.   La BCN competente notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento. 6.   Fatto salvo l'articolo 10, ciascun soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica in conformità al paragrafo 5 dopo l'inizio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, comincia a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica. 7.   Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data in cui tale evento o circostanza si verifica. 8.   Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica in senso contrario dalla BCN competente.»; 3. L'articolo 3 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore»; b) nel paragrafo 2, i punti a), b) e c) sono sostituiti dai seguenti: «a) titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3, del capo 1 dell'allegato I; b) titoli detenuti in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla parte 4 del capo 1 dell'allegato I; c) titoli emessi da enti dell'area dell'euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e di clienti residenti al di fuori dell'Unione, conformemente alla parte 5 del capo 1 dell'allegato I.»; c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   I soggetti dichiaranti dati di settore, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano: a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 del capo 1 dell'allegato I. Ulteriori obblighi e indicazioni in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell'allegato II. 6.   I soggetti dichiaranti dati di settore, ove abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dalla BCN competente, segnalano su base trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 del capo 1 dell'allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti dati di settore a cui sono concesse deroghe ai sensi degli articoli 4 o 4 ter.»; e) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi; f) sono aggiunti i paragrafi 12 e 13 seguenti: «12.   La BCN competente, quando un'IFM segnala i dati titolo per titolo relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, richiede che questa segnali l'indicatore “titolo emesso dal detentore”, come disposto nella parte 2 del capo 1 dell'allegato I. 13.   La BCN competente, quando un'IFM segnala informazioni statistiche relative alle proprie disponibilità in titoli senza codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, può richiedere che essa segnali l'indicatore “titolo emesso dal detentore”, come disposto nella parte 7 del capo 1 dell'allegato I.»; 4. sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo 1.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti. I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I. 2.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I. 3.   La BCN competente richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)” titolo per titolo, e “l'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)” titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I. 4.   I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario. Articolo 3 ter Obblighi di segnalazione statistica generali 1.   Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (*3); b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/40) (*4) e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50). 2.   I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter. (*3)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73)." (*4)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;" 5. L'articolo 4 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Deroghe per soggetti dichiaranti dati di settore»; b) nel paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «A discrezione di ciascuna BCN competente, ai soggetti dichiaranti dati di settore possono essere concesse le seguenti deroghe:»; c) nel paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR.»; d) i paragrafi 6, 6 bis e 7 sono soppressi; e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   In relazione ai soggetti dichiaranti dati di settore per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all'ammontare di titoli che tali soggetti dichiaranti detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, su base aggregata o titolo per titolo.»; f) il paragrafo 9 è soppresso; g) i paragrafi 11 e 12 sono soppressi; h) è aggiunto il seguente paragrafo 13: «13.   Le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe a IFM in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 12, purché le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.»; 6. sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo 1.   Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti dati di gruppo in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3 bis nei seguenti casi: a) le BCN possono permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente; b) le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a). 2.   Le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)”, titolo per titolo, come stabilito nell'articolo 3 bis, paragrafo 3, a condizione che le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti. 3.   Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 ter, paragrafo 2, le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità stabilita nel capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che le BCN possano ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel suo insieme. Articolo 4 ter Deroghe generali e disciplina applicabile a tutte le deroghe 1.   Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: a) del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*5); b) del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); c) del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o d) del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se le BCN possano ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III. 2.   Le BCN si assicurano che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 bis siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare. 3.   Le BCN possono assoggettare i soggetti dichiaranti effettivi, a cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 bis, a obblighi di segnalazione supplementari, ove ritengano necessari ulteriori dettagli. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente. 4.   Ove le BCN abbiano concesso deroghe, i soggetti dichiaranti effettivi possono comunque adempiere agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto dichiarante effettivo che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente, prima di avvalersene successivamente, deve ottenere l'assenso della BCN. (*5)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;" 7. L'articolo 5 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Norme contabili per la segnalazione di dati di settore»; b) il paragrafo 1 è soppresso; c) il paragrafo 4 è soppresso; 8. sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter: «Articolo 5 bis Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo 1.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II. 2.   Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell', paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse. Articolo 5 ter Norme contabili generali 1.   Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (*6) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi. 2.   Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a invertire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli. (*6)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;" 9. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Tempestività dei dati di settore Le BCN trasmettono alla BCE: a) i dati di settore trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 bis e 5, entro le ore 18:00 CET del settantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero b) i dati di settore mensili titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, e alla parte 1 del capo 1 dell'allegato I, in conformità al punto i) o al punto ii) che seguono: i) su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero ii) su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.»; 10. sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter: «Articolo 6 bis Tempestività dei dati di gruppo Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali di gruppo titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18:00 CET del cinquantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Articolo 6 ter Tempestività in generale 1.   Le BCN decidono il termine entro il quale hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di dare corso alle procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui agli articoli 6 e 6 bis. 2.   Qualora una scadenza di cui agli articoli 6 o 6 bis cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come pubblicato sul sito Internet della BCE.»; 11. è aggiunto il seguente articolo 10 ter: «Articolo 10 ter Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (*7) 1.   La prima segnalazione di dati di settore ai sensi dell'articolo 3 inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018. 2.   La prima segnalazione di dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 bis inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018. (*7)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).»;" 12. Gli Allegati I e II sono modificati in conformità all'Allegato al presente Regolamento.
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