Art. 8 · Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento

Art. 8

Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento

In vigore dal 28 lug 2016
Identificazione della persona o dell'algoritmo informatico responsabile della decisione di investimento 1.   Se una persona o un algoritmo informatico all'interno di un'impresa di investimento prende la decisione di investimento di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario, tale persona o algoritmo informatico sono identificati come specificato nel campo 57 della tabella 2 dell'allegato I. L'impresa di investimento identifica tale persona o algoritmo informatico solo laddove la decisione di investimento in questione è presa per conto della stessa impresa di investimento oppure per conto di un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente. 2.   Se all'interno dell'impresa di investimento la decisione di investimento è presa da più di una persona, l'impresa di investimento determina quale persona assume la responsabilità primaria di detta decisione. La persona che assume la responsabilità primaria della decisione di investimento è determinata sulla base di criteri prestabiliti decisi dall'impresa di investimento. 3.   Se della decisione di investimento a norma del paragrafo 1 è responsabile un algoritmo informatico all'interno dell'impresa di investimento, quest'ultima assegna un elemento di identificazione per l'algoritmo informatico nella segnalazione dell'operazione. L'elemento di identificazione rispetta le seguenti condizioni: a) è unico per ciascun insieme di codici o di strategie di negoziazione che costituisce l'algoritmo, indipendentemente dagli strumenti finanziari o dai mercati cui si applica l'algoritmo; b) è utilizzato sistematicamente per riferirsi all'algoritmo o alla versione dell'algoritmo una volta assegnato; c) è unico nel tempo.
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