Art. 6 · Elemento di identificazione delle persone fisiche

Art. 6

Elemento di identificazione delle persone fisiche

In vigore dal 28 lug 2016
Elemento di identificazione delle persone fisiche 1.   Una persona fisica è identificata nella segnalazione di un'operazione con l'elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell'ISO 3166-1 (codice paese a 2 lettere) del paese di cittadinanza della persona, seguito dall'identificativo nazionale del cliente riportato nell'allegato II sulla base della cittadinanza della persona. 2.   L'identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell'allegato II, utilizzando l'identificativo con la massima priorità di una persona indipendentemente dal fatto che esso sia già noto all'impresa di investimento. 3.   Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell'ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell'ISO 3166-1 e l'identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l'identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all'allegato II. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l'identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. 4.   Se l'identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 indica CONCAT, la persona fisica è identificata dall'impresa di investimento utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine: a) la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG; b) i primi cinque caratteri del nome; c) i primi cinque caratteri del cognome. 5.   Ai fini del paragrafo 4, sono escluse le particelle e ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi in conformità del paragrafo 4 contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:590:oj#art-6