Art. 5 · Identificazione dell'impresa di investimento che esegue un'operazione

Art. 5

Identificazione dell'impresa di investimento che esegue un'operazione

In vigore dal 28 lug 2016
Identificazione dell'impresa di investimento che esegue un'operazione 1.   Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a identificarsi nella segnalazione dell'operazione presentata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 con il codice identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 convalidato, rilasciato e debitamente rinnovato. 2.   Un'impresa di investimento che esegue un'operazione provvede a rinnovare i dati di riferimento relativi al proprio identificativo del soggetto giuridico secondo le condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:590:oj#art-5