Art. 13 · Condizioni di sviluppo, attribuzione e conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici

Art. 13

Condizioni di sviluppo, attribuzione e conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici

In vigore dal 28 lug 2016
Condizioni di sviluppo, attribuzione e conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici 1.   Gli Stati membri provvedono allo sviluppo, all'attribuzione e alla conservazione degli identificativi dei soggetti giuridici conformemente ai seguenti principi: a) unicità; b) precisione; c) coerenza; d) neutralità; e) affidabilità; f) open source; g) flessibilità; h) scalabilità; i) accessibilità. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli identificativi dei soggetti giuridici vengano sviluppati, attribuiti e conservati avvalendosi di norme operative uniformi a livello mondiale, siano assoggettati al quadro di governance del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e siano disponibili a un costo ragionevole. 2.   Le imprese di investimento non forniscono un servizio che fa scattare l'obbligo di presentare una segnalazione per un'operazione realizzata per conto di un cliente che è ammissibile per il codice identificativo del soggetto giuridico, prima di acquisire da tale cliente il codice identificativo del soggetto giuridico. 3.   L'impresa di investimento assicura che la lunghezza e la struttura del codice siano conformi alla norma ISO 17442, che il codice sia inserito nella base dati degli identificativi internazionali dei soggetti giuridici gestita dall'unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici e che si riferisca al cliente in questione.
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