Art. 11 · Elemento di identificazione di una vendita allo scoperto

Art. 11

Elemento di identificazione di una vendita allo scoperto

In vigore dal 28 lug 2016
Elemento di identificazione di una vendita allo scoperto 1.   Le segnalazioni delle operazioni identificano le operazioni che, al momento della loro esecuzione, sono operazioni di vendita allo scoperto, o sono parzialmente operazioni di vendita allo scoperto, conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I. 2.   Un'impresa di investimento determina con la massima diligenza possibile le operazioni di vendita allo scoperto nelle quali il suo cliente è il venditore, anche nei casi in cui l'impresa di investimento aggrega gli ordini di diversi clienti. L'impresa di investimento identifica le operazioni di vendita allo scoperto nella segnalazione dell'operazione conformemente al campo 62 della tabella 2 dell'allegato I. 3.   Laddove un'impresa di investimento esegue un'operazione di vendita allo scoperto per proprio conto, essa indica nella segnalazione dell'operazione se l'operazione di vendita allo scoperto è stata effettuata nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market making) o in veste di operatore principale a titolo della deroga prevista dall' del regolamento (UE) n. 236/2012.
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