Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2016
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell'acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 98 (codice TARIC 2924299805). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazi antidumping definitivi Codice addizionale TARIC Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd 55,4 % C067 Gruppo Sinosweet: Sinosweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC e Hansweet Co., Ltd., Yixing city, Jiangsu Province, RPC 59,4 % C068 Gruppo Niutang: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd., Nantong city, RPC e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd., Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC 59,1 % C069 Tutte le altre società che hanno collaborato: Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC 58,8 % C070 Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC 58,8 % C071 Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC 58,8 % C072 Tutte le altre società 59,4 % C999 3.   Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento e c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne una quantità rilevante nell'Unione, la tabella dell', paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi assoggettate all'aliquota del dazio medio ponderato delle società incluse nel campione. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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