Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 lug 2016
1.   Gli alimenti a cui è stata aggiunta una qualsiasi delle cinque sostanze aromatizzanti p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento e sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. 2.   I prodotti alimentari importati nell'Unione cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze di cui al paragrafo 1 e che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.
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