Art. 3
Procedure e moduli per le segnalazioni
In vigore dal 25 lug 2016
Procedure e moduli per le segnalazioni
1. Le autorità competenti segnalano all'ESMA le sanzioni e misure amministrative di cui all'articolo 99 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, mediante le interfacce esistenti offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure amministrative in conformità all'articolo 99 sexies della direttiva 2009/65/CE.
2. Le sanzioni e misure amministrative sono segnalate all'ESMA mediante il modulo di segnalazione nel formato definito nell'allegato II.
Storico versioni
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