Art. 5 · Metodologia generale

Art. 5

Metodologia generale

In vigore dal 19 lug 2016
Metodologia generale (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Prima dell'installazione o dell'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica l'impresa di investimento predispone metodologie chiaramente definite per sviluppare e testare i sistemi, gli algoritmi o le strategie. 2.   Una persona designata dall'alta dirigenza dell'impresa di investimento autorizza l'installazione o l'aggiornamento sostanziale del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica. 3.   Le metodologie di cui al paragrafo 1 concernono la concezione, l'approvazione, le prestazioni e la registrazione del sistema di negoziazione algoritmica, dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica. Esse stabiliscono anche l'attribuzione delle responsabilità, l'allocazione di risorse sufficienti e le procedure per ricevere istruzioni all'interno dell'impresa d'investimento. 4.   Le metodologie di cui al paragrafo 1 assicurano che il sistema di negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica: a) non si comporti in modo imprevisto; b) sia conforme agli obblighi imposti all'impresa di investimento ai sensi del presente regolamento; c) sia conforme alle regole e ai sistemi delle sedi di negoziazione a cui l'impresa di investimento ha accesso; d) non contribuisca a creare condizioni di negoziazione anormali, continui a funzionare efficacemente in caso di condizioni di stress del mercato e, se necessario, consenta in quest'ultimo caso la disattivazione del sistema di negoziazione algoritmica o dell'algoritmo di negoziazione. 5.   L'impresa di investimento adegua le proprie metodologie di prova alle sedi di negoziazione e ai mercati in cui l'algoritmo di negoziazione sarà installato. L'impresa di investimento effettua prove supplementari in caso di modifiche sostanziali al sistema di negoziazione algoritmica o all'accesso alla sede di negoziazione in cui la negoziazione algoritmica, l'algoritmo di negoziazione o la strategia di negoziazione algoritmica devono essere utilizzati. 6.   I paragrafi da 2 a 5 si applicano soltanto agli algoritmi di negoziazione che portano all'esecuzione degli ordini. 7.   L'impresa di investimento conserva le registrazioni delle modifiche sostanziali apportate al software utilizzato per la negoziazione algoritmica che le consentono di determinare: a) quando è stata apportata la modifica; b) la persona che ha effettuato la modifica; c) la persona che ha approvato la modifica; d) la natura della modifica.
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