Art. 4 · Esternalizzazione e appalto per l'acquisizione di prodotti informatici

Art. 4

Esternalizzazione e appalto per l'acquisizione di prodotti informatici

In vigore dal 19 lug 2016
Esternalizzazione e appalto per l'acquisizione di prodotti informatici (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento resta pienamente soggetta agli obblighi imposti dal presente regolamento quando esternalizza o appalta la fornitura di software o hardware utilizzato per l'attività di negoziazione algoritmica. 2.   L'impresa di investimento possiede conoscenze adeguate e dispone della documentazione necessaria per assicurare l'effettiva conformità al paragrafo 1 in relazione all'hardware e al software utilizzato per la negoziazione algoritmica acquisito mediante esternalizzazione o appalto.
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