Art. 3
Personale
In vigore dal 19 lug 2016
Personale
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento impiega un numero sufficiente di persone in possesso delle competenze necessarie per gestire i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione e di adeguate conoscenze tecniche in relazione a:
a)
sistemi e algoritmi di negoziazione utilizzati;
b)
monitoraggio e prove dei sistemi e degli algoritmi;
c)
strategie di negoziazione messe in atto dall'impresa di investimento mediante i sistemi di negoziazione algoritmica e gli algoritmi di negoziazione;
d)
obblighi giuridici dell'impresa di investimento.
2. L'impresa di investimento specifica le competenze necessarie di cui al paragrafo 1. Il personale di cui al paragrafo 1 possiede le competenze necessarie al momento dell'assunzione o le acquisisce dopo l'assunzione con la formazione. L'impresa di investimento provvede all'aggiornamento mediante la formazione continua e alla valutazione periodica delle competenze del personale.
3. La formazione del personale di cui al paragrafo 2 è adattata all'esperienza e alle responsabilità delle persone interessate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'impresa di investimento. In particolare, il personale che si occupa dell'immissione degli ordini riceve una formazione sui sistemi di immissione degli ordini e sugli abusi di mercato.
4. L'impresa di investimento assicura che il personale responsabile delle funzioni di controllo dei rischi e di controllo della conformità della negoziazione algoritmica abbia:
a)
una conoscenza adeguata della negoziazione algoritmica e delle relative strategie;
b)
competenze sufficienti per dare seguito alle informazioni trasmesse con gli allarmi automatici;
c)
sufficiente autorità per opporsi al personale responsabile della negoziazione algoritmica, nei casi in cui questa attività crei condizioni di negoziazione anormali o faccia sorgere sospetti di abusi di mercato.
Storico versioni
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