Art. 25 · Valutazione dei potenziali clienti della compensazione nel quadro della diligenza dovuta

Art. 25

Valutazione dei potenziali clienti della compensazione nel quadro della diligenza dovuta

In vigore dal 19 lug 2016
Valutazione dei potenziali clienti della compensazione nel quadro della diligenza dovuta (, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa compensatrice effettua una valutazione iniziale del potenziale cliente della compensazione, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del potenziale cliente. Ogni potenziale cliente della compensazione viene valutato in base ai seguenti criteri: a) la forza creditizia, comprese le eventuali garanzie fornite; b) i sistemi interni di controllo dei rischi; c) le strategie di negoziazione che intende applicare; d) i sistemi di pagamento e i dispositivi che consentono al potenziale cliente della compensazione di assicurare il rapido trasferimento delle attività o del contante richiesti come margini dall'impresa compensatrice in relazione ai servizi di compensazione che fornisce; e) le impostazioni di sistema e l'accesso alle informazioni che consentono al potenziale cliente della compensazione di rispettare i limiti massimi di negoziazione concordati con l'impresa compensatrice; f) le garanzie reali fornite dal potenziale cliente della compensazione all'impresa compensatrice; g) le risorse operative, incluse interfacce tecnologiche e connettività; h) il coinvolgimento del potenziale cliente della compensazione in violazioni delle norme che assicurano l'integrità dei mercati finanziari, inclusi abusi di mercato, reati di natura finanziaria e attività di riciclaggio di denaro. 2.   L'impresa compensatrice riesamina una volta all'anno l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1. L'accordo scritto vincolante di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE contiene i criteri e fissa la frequenza alla quale l'impresa compensatrice riesamina l'attività dei clienti della compensazione sulla base dei predetti criteri, se il riesame deve essere effettuato più di una volta all'anno. L'accordo scritto vincolante precisa le conseguenze a carico dei clienti che non soddisfano i criteri.
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