Art. 24
Sistemi e controlli delle imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti generali
In vigore dal 19 lug 2016
Sistemi e controlli delle imprese di investimento che agiscono in qualità di partecipanti diretti generali
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
I sistemi utilizzati dall'impresa di investimento che agisce in qualità di partecipante diretto generale di una controparte centrale (di seguito «l'impresa compensatrice») per la fornitura ai clienti dei servizi di compensazione sono soggetti a valutazioni, controlli e monitoraggio adeguati nel quadro della diligenza dovuta.
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