Art. 23 · Riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto

Art. 23

Riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto

In vigore dal 19 lug 2016
Riesame periodico dei clienti con accesso elettronico diretto (, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Il fornitore di accesso elettronico diretto riesamina una volta all'anno la procedura di valutazione nel quadro della diligenza dovuta. 2.   Il fornitore di accesso elettronico diretto effettua una volta l'anno una valutazione basata sul rischio dell'adeguatezza dei sistemi e dei controlli dei clienti, tenendo conto in particolare dei cambiamenti nella natura, nelle dimensioni, nella complessità delle loro attività e strategie di negoziazione, dei cambiamenti a livello del personale, della struttura proprietaria, del conto di negoziazione o bancario, dello status regolamentare, della situazione finanziaria e se il cliente con accesso elettronico diretto ha espresso l'intenzione di subdelegare l'accesso ricevuto dal fornitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:589:oj#art-23