Art. 20
Controlli dei fornitori di accesso elettronico diretto
In vigore dal 19 lug 2016
Controlli dei fornitori di accesso elettronico diretto
(, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Il fornitore di accesso elettronico diretto applica i controlli di cui agli e il monitoraggio in tempo reale di cui all' al flusso di ordini di ognuno dei clienti con accesso elettronico diretto. I controlli e il monitoraggio sono separati e distinti dai controlli e dal monitoraggio applicati dai clienti con accesso elettronico diretto. In particolare, gli ordini del cliente con accesso elettronico diretto passano sempre attraverso i controlli pre-negoziazione stabiliti e controllati dal fornitore di accesso elettronico diretto.
2. Il fornitore di accesso elettronico diretto può applicare i propri controlli pre- e post-negoziazione, i controlli forniti da un terzo e i controlli offerti dalla sede di negoziazione e il monitoraggio in tempo reale. In tutti i casi, il fornitore di accesso elettronico diretto resta responsabile dell'efficacia dei controlli. Il fornitore di accesso elettronico diretto assicura anche di essere il solo ad avere il diritto di fissare o di modificare i parametri o i limiti dei controlli pre- e post-negoziazione e del monitoraggio in tempo reale. Il fornitore di accesso elettronico diretto monitora di continuo l'esecuzione dei controlli pre- e post-negoziazione.
3. I limiti dei controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini sono basati sui limiti di rischio e di credito che il fornitore applica all'attività di negoziazione dei clienti con accesso elettronico diretto. I limiti si basano sull'esame iniziale del cliente con accesso elettronico diretto effettuato dal fornitore di accesso elettronico diretto nel quadro della diligenza dovuta e sull'esame periodico.
4. I parametri e i limiti dei controlli applicati ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso sponsorizzato sono altrettanto rigorosi di quelli imposti ai clienti con accesso elettronico diretto che utilizzano l'accesso diretto al mercato.
Storico versioni
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