Art. 16 · Monitoraggio in tempo reale

Art. 16

Monitoraggio in tempo reale

In vigore dal 19 lug 2016
Monitoraggio in tempo reale (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Durante le ore in cui invia ordini alle sedi di negoziazione l'impresa di investimento monitora in tempo reale tutte le attività di negoziazione algoritmica che avvengano con il proprio codice di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di negoziazione anormale, inclusa la negoziazione che copre più mercati, classi di attività o prodotti, se l'impresa o i suoi clienti svolgono tali attività. 2.   Il monitoraggio in tempo reale delle attività di negoziazione algoritmica è svolto dall'operatore responsabile dell'algoritmo di negoziazione o della strategia di negoziazione algoritmica, e dalla funzione di gestione del rischio o dalla funzione indipendente di controllo del rischio istituita ai fini della presente disposizione. Sia che il monitoraggio in tempo reale sia effettuato da un membro del personale dell'impresa di investimento o da terzi, tale funzione di controllo del rischio è considerata indipendente se non è gerarchicamente subordinata all'operatore e può opporsi a quest'ultimo, se ciò è opportuno e necessario nell'ambito del quadro in materia di governance di cui all'. 3.   I membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale reagiscono rapidamente ai problemi operativi e regolamentari e adottano, se necessario, misure correttive. 4.   L'impresa di investimento assicura che l'autorità competente, le sedi di negoziazione pertinenti e, se del caso, i fornitori di accesso elettronico diretto, i partecipanti diretti di controparti centrali e le controparti centrali possano in ogni momento mettersi in contatto con i membri del personale incaricati del monitoraggio in tempo reale. A tal fine, l'impresa di investimento indica e verifica periodicamente i propri canali di comunicazione, ivi comprese le modalità per contattare il personale fuori dall'orario di negoziazione, per assicurare che in caso di emergenza i membri del personale aventi un adeguato livello di autorità possano contattarsi in tempo. 5.   I sistemi di monitoraggio in tempo reale generano allarmi in tempo reale che consentono al personale di individuare attività di negoziazione non previste realizzate mediante l'algoritmo. L'impresa di investimento dispone di procedure che consentano dopo un allarme di adottare il più rapidamente possibile misure correttive, ivi compreso, se necessario, l'ordinato ritiro dal mercato. Tali sistemi generano anche allarmi in merito agli algoritmi e agli ordini mediante accesso elettronico diretto che fanno scattare l'interruttore di circuito delle sedi di negoziazione. Gli allarmi in tempo reale sono generati entro cinque secondi dall'evento a cui si riferiscono.
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