Art. 15
Controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini
In vigore dal 19 lug 2016
Controlli pre-negoziazione sull'immissione degli ordini
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento applica, per tutti gli strumenti finanziari, i seguenti controlli pre-negoziazione sulle immissioni degli ordini:
a)
filtri di prezzo, che bloccano automaticamente o cancellano gli ordini che non soddisfanno parametri di prezzo prefissati, distinti per i diversi strumenti finanziari sia ordine per ordine che per un determinato periodo di tempo;
b)
valore massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini aventi un valore insolitamente elevato;
c)
volume massimo dell'ordine, che impedisce l'inserimento nel book di negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente elevate;
d)
limite massimo di messaggi, che impedisce l'invio di un numero eccessivo di messaggi ai book di negoziazione in merito all'immissione, alla modifica o alla cancellazione di un ordine.
2. L'impresa di investimento include immediatamente tutti gli ordini inviati ad una sede di negoziazione nei calcoli dei limiti pre-negoziazione di cui al paragrafo 1.
3. L'impresa di investimento dispone di sistemi di regolazione delle esecuzioni automatiche ripetute che controllano il numero di volte in cui è stata applicata la strategia di negoziazione algoritmica. Dopo un numero predeterminato di esecuzioni ripetute il sistema di negoziazione viene automaticamente disattivato fino alla riattivazione da parte di un membro designato del personale.
4. L'impresa di investimento stabilisce i limiti di mercato e di rischio di credito sulla base dei fondi propri, degli accordi di compensazione, della strategia di negoziazione, della tolleranza al rischio, dell'esperienza e di determinate variabili, ad esempio da quanto tempo pratica la negoziazione algoritmica e in che misura ricorre a terzi venditori. L'impresa di investimento aggiusta i limiti di mercato e di rischio di credito per tener conto del fatto che l'impatto degli ordini sul mercato pertinente può variare in funzione dei diversi livelli di liquidità e di prezzo.
5. L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini di un operatore, se viene a sapere che l'operatore non ha l'autorizzazione a negoziare un particolare strumento finanziario. L'impresa di investimento blocca o cancella automaticamente gli ordini che rischiano di compromettere le soglie di rischio dell'impresa stessa. Se del caso, sono effettuati controlli sulle esposizioni verso singoli clienti, strumenti finanziari, operatori, sale operative o l'impresa di investimento nel suo complesso.
6. L'impresa di investimento dispone di procedure e meccanismi per trattare gli ordini bloccati dai controlli pre-negoziazione ma che l'impresa di investimento desidera tuttavia immettere. Tali procedure e meccanismi sono applicati a operazioni specifiche su base temporanea e in circostanze eccezionali. Sono soggetti a verifica da parte della funzione di gestione del rischio e all'autorizzazione di una persona designata dell'impresa di investimento.
Storico versioni
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