Art. 13 · Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato

Art. 13

Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato

In vigore dal 19 lug 2016
Sistema automatizzato di sorveglianza per l'individuazione delle manipolazioni di mercato (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'impresa di investimento monitora tutte le attività di negoziazione che avvengono sui propri sistemi di negoziazione, comprese quelle dei clienti, per individuare segnali di potenziali manipolazioni del mercato ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'impresa di investimento istituisce e mantiene un sistema automatizzato di sorveglianza in grado di monitorare efficacemente gli ordini e le operazioni, di generare allarmi e produrre rapporti e, se del caso, di impiegare strumenti di visualizzazione. 3.   Il sistema automatizzato di sorveglianza copre l'intera gamma delle attività di negoziazione svolte dall'impresa di investimento e tutti gli ordini da essa immessi. È concepito tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività di negoziazione dell'impresa di investimento, in particolare in funzione del tipo e del volume degli strumenti negoziati, delle dimensioni e della complessità del flusso dei suoi ordini e dei mercati a cui ha accesso. 4.   L'impresa di investimento confronta tutte le segnalazioni di attività di negoziazione sospetta generate dal sistema automatizzato di sorveglianza durante la fase di indagine con altre attività di negoziazione pertinenti svolte dall'impresa. 5.   Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è adattabile alle modifiche degli obblighi regolamentari e dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, ivi comprese alle modifiche della propria strategia di negoziazione e di quella dei clienti. 6.   L'impresa di investimento riesamina il sistema automatizzato di sorveglianza almeno una volta l'anno per valutare se il sistema, i parametri e i filtri impiegati siano ancora adeguati agli obblighi regolamentari e all'attività di negoziazione dell'impresa di investimento, compresa la capacità di ridurre al minimo la generazione di falsi allarmi positivi e negativi. 7.   Il sistema automatizzato di sorveglianza dell'impresa di investimento è in grado di leggere, riprodurre e analizzare su base ex post i dati sugli ordini e sulle operazioni utilizzando un livello di granularità temporale sufficientemente dettagliato, ed è dotato di una capacità sufficiente per operare, se del caso, in un ambiente automatizzato di negoziazione a bassa latenza. È inoltre in grado di generare allarmi operabili all'inizio del successivo giorno di negoziazione o, in caso di elaborazione manuale, alla fine del successivo giorno di negoziazione. Il sistema di sorveglianza dell'impresa di investimento è dotato di documentazione e procedure adeguate che consentano di dare un seguito effettivo agli allarmi da esso generati. 8.   Il personale responsabile del monitoraggio dell'attività di negoziazione dell'impresa di investimento ai fini dei paragrafi da 1 a 7 segnala alla funzione di controllo della conformità tutte le attività che potrebbero non essere conformi alle politiche e procedure dell'impresa d'investimento e agli obblighi regolamentari cui è soggetta. La funzione di controllo della conformità valuta le informazioni e adotta azioni opportune. Le azioni comprendono la comunicazione alla sede di negoziazione o la segnalazione di operazioni o ordini sospetti ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 596/2014. 9.   L'impresa di investimento assicura che le registrazioni delle operazioni e le informazioni contabili siano esatte, complete e coerenti procedendo il più rapidamente possibile alla riconciliazione dei propri log elettronici di negoziazione con i dati forniti dalle sedi di negoziazione, dai broker, dai partecipanti diretti di controparti centrali, dalle controparti centrali, dai fornitori di dati o da altri partner commerciali pertinenti, ove applicabile e appropriato tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:589:oj#art-13