Art. 2 · Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti

Art. 2

Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti

In vigore dal 15 lug 2016
Omologazione CE dei veicoli riguardo ai sistemi eCall di bordo basati sul 112 di cui sono muniti 1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all', paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo al sistema eCall di bordo basato sul 112. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato I, parte 1. 3.   Se i requisiti tecnici di cui all' del regolamento delegato (UE) 2017/79 sono soddisfatti, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE numerato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo. 4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato I, parte 2. 5.   Nel manuale di istruzioni, il fabbricante deve fornire informazioni sul trattamento dei dati effettuato con il sistema eCall di bordo basato sul 112, attenendosi al modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.
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