Art. 3 · Numero medio giornaliero delle operazioni su azioni e su certificati di deposito

Art. 3

Numero medio giornaliero delle operazioni su azioni e su certificati di deposito

In vigore dal 14 lug 2016
Numero medio giornaliero delle operazioni su azioni e su certificati di deposito (Articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Entro il 1o marzo dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 1o marzo di ogni anno l'autorità competente per l'azione o il certificato di deposito, nel determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità per l'azione o il certificato di deposito, calcola il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario su detto mercato e provvede alla pubblicazione dell'informazione. L'autorità competente di cui al primo comma è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità specificata all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (5). 2.   Il calcolo di cui al paragrafo 1 ha le seguenti caratteristiche: a) include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/587 e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/587; b) copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle azioni e ai certificati di deposito che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente. 4.   Le sedi di negoziazione applicano la dimensione del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato ai sensi del paragrafo 1 a partire dal 1o aprile successivo alla pubblicazione. 5.   Prima della prima ammissione alla negoziazione o prima del primo giorno di negoziazione dell'azione o del certificato di deposito l'autorità competente della sede di negoziazione nella quale lo strumento finanziario sarà ammesso alla negoziazione per la prima volta o negoziato per la prima volta stima il numero medio giornaliero di operazioni per la sede di negoziazione, tenendo conto, se del caso, dei precedenti dati storici sulla negoziazione dello strumento finanziario, nonché dei precedenti dati storici sulla negoziazione di strumenti finanziari che si ritiene abbiano caratteristiche analoghe, e provvede alla pubblicazione della stima. Le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente alla stima pubblicata del numero medio giornaliero di operazioni si applicano a decorrere dalla pubblicazione della stima fino alla pubblicazione del numero medio giornaliero di operazioni relativo allo strumento finanziario ai sensi del paragrafo 6. 6.   Al più tardi sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione dell'azione o del certificato di deposito, l'autorità competente della sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione o è stato negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione calcola il numero medio giornaliero di operazioni sullo strumento finanziario nella sede di negoziazione sulla base dei dati relativi alle prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario e provvede alla sua pubblicazione. Le dimensioni del tick di negoziazione della fascia di liquidità corrispondente al numero medio giornaliero di operazioni pubblicato si applicano dalla data di pubblicazione fino al calcolo e alla pubblicazione di un nuovo numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4. 7.   Ai fini del presente articolo, il numero medio giornaliero di operazioni per lo strumento finanziario è calcolato dividendo, per il periodo di tempo e per la sede di negoziazione pertinenti, il numero totale di operazioni sullo strumento finanziario per il numero di giorni di negoziazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:588:oj#art-3