Art. 9
Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili
In vigore dal 14 lug 2016
Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili
[, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
Le modalità che l'internalizzatore sistematico adotta per rispettare l'obbligo di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili soddisfano le seguenti condizioni:
a)
le modalità includono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che le informazioni da pubblicare siano attendibili, continuamente verificate per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti;
b)
le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all' del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;
c)
le modalità consentono di rendere le informazioni accessibili al pubblico su base non discriminatoria;
d)
le modalità includono la pubblicazione della data e dell'ora in cui le quotazioni sono state immesse o modificate conformemente all'articolo 50 della direttiva 2014/65/UE, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/574 (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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