Art. 7 · Ordini di dimensione elevata

Art. 7

Ordini di dimensione elevata

In vigore dal 14 lug 2016
Ordini di dimensione elevata [, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Un ordine relativo ad un'azione, un certificato di deposito, un certificato o altro strumento finanziario analogo è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore alle dimensioni minime degli ordini di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II. 2.   Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 1 000 000 di EUR. 3.   Per determinare gli ordini di dimensione elevata, le autorità competenti calcolano, conformemente al paragrafo 4, il volume medio giornaliero degli scambi per le azioni, i certificati di deposito, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione. 4.   Il calcolo di cui al paragrafo 3 presenta le seguenti caratteristiche: a) include le operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario, sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse; b) copre il periodo avente inizio il 1o gennaio dell'anno civile precedente e avente fine il 31 dicembre dell'anno civile precedente oppure, se del caso, la parte dell'anno civile in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente. 5.   A meno che vengano modificati il prezzo o le altre condizioni pertinenti per l'esecuzione dell'ordine, la deroga di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua ad applicarsi agli ordini di dimensione elevata inseriti in un book di negoziazione che, a seguito dell'esecuzione parziale, scendano al di sotto della soglia applicabile allo strumento finanziario stabilita a norma dei paragrafi 1 e 2. 6.   Prima che l'azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe, e assicura la pubblicazione della stima. 7.   La stima del volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 6 è utilizzata per il calcolo degli ordini di dimensione elevata durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, il certificato o lo strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione. 8.   L'autorità competente calcola il volume medio giornaliero degli scambi, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 7. 9.   Il volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 8 è utilizzato per il calcolo degli ordini di dimensione elevata fino a quando non si applichi il valore medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente al paragrafo 3. 10.   Ai fini del presente articolo, il volume medio giornaliero degli scambi è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi di un particolare strumento finanziario come specificato all', paragrafo 4, per il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato. Il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato è il numero di giorni di negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario stabilito conformemente all'.
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