Art. 4
Mercato più rilevante in termini di liquidità
In vigore dal 14 lug 2016
Mercato più rilevante in termini di liquidità
[, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per mercato più rilevante in termini di liquidità per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi si intende la sede di negoziazione nell'Unione che presenta il volume più elevato degli scambi dello strumento finanziario.
2. Per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il volume degli scambi in base alla metodologia di cui all', paragrafo 4, per ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l'autorità competente e per ogni sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è negoziato.
3. Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:
a)
include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I, e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all';
b)
copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.
4. Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per un determinato strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è la sede di negoziazione nella quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine del precedente anno civile.
Storico versioni
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