Art. 20 · Controlli pre- e post-negoziazione

Art. 20

Controlli pre- e post-negoziazione

In vigore dal 14 lug 2016
Controlli pre- e post-negoziazione (Articolo 48, paragrafi 4 e 6, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione effettuano i seguenti controlli pre-negoziazione adattati per ciascuno strumento finanziario negoziato al loro interno: a) filtri di prezzo, che bloccano automaticamente gli ordini che non soddisfano parametri di prezzo prefissati ordine per ordine; b) valore massimo dell'ordine, che impedisce automaticamente l'inserimento nel book di negoziazione di ordini con valori insolitamente grandi con riferimento ai valori nozionali per strumento finanziario; c) volume massimo dell'ordine, che impedisce automaticamente l'inserimento nel book di negoziazione di ordini di dimensioni insolitamente grandi. 2.   I controlli pre-negoziazione di cui al paragrafo 1 sono intesi ad assicurare che: a) la loro applicazione automatizzata abbia la capacità di riadeguare un limite nel corso della sessione di negoziazione e in tutte le sue fasi; b) il loro monitoraggio abbia un ritardo di non più di cinque secondi; c) l'ordine sia respinto in caso di superamento del limite; d) esistano procedure e disposizioni per autorizzare gli ordini superiori ai limiti su richiesta del membro interessato. Tali procedure e disposizioni si applicano in relazione a un ordine specifico o ad una serie di ordini su base temporanea in circostanze eccezionali. 3.   Le sedi di negoziazione possono stabilire i controlli post-negoziazione che ritengono appropriati sulla base di una valutazione del rischio dell'attività dei loro membri.
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