Art. 16 · Piano di continuità operativa

Art. 16

Piano di continuità operativa

In vigore dal 14 lug 2016
Piano di continuità operativa (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Nell'ambito del loro quadro di governance e decisionale di cui all', le sedi di negoziazione stabiliscono un piano di continuità operativa per attuare disposizioni efficaci in materia di continuità operativa ai sensi dell'. Il piano di continuità operativa definisce le procedure e le disposizioni per la gestione di eventi perturbatori. 2.   Il piano di continuità operativa prevede almeno gli elementi seguenti: a) una serie di possibili scenari negativi legati al funzionamento dei sistemi di negoziazione algoritmica, compresa l'indisponibilità di sistemi, personale, spazio di lavoro, fornitori esterni o centri dati o la perdita o l'alterazione di dati e documenti fondamentali; b) le procedure da seguire in caso di evento perturbatore; c) il tempo massimo per riprendere l'attività di negoziazione e il quantitativo di dati che può essere perso nel sistema informatico; d) le procedure per il trasferimento del sistema di negoziazione ad un sito di backup e la gestione del sistema di negoziazione da tale sito; e) il backup di dati operativi fondamentali, comprese informazioni aggiornate dei contatti necessari al fine di assicurare la comunicazione all'interno della sede di negoziazione, tra la sede di negoziazione e i suoi membri e tra la sede di negoziazione e le infrastrutture di compensazione e regolamento; f) la formazione del personale sul funzionamento delle disposizioni in materia di continuità operativa; g) l'assegnazione di compiti e la costituzione di uno specifico gruppo addetto alle operazioni di sicurezza pronto a reagire immediatamente dopo un evento perturbatore; h) un programma continuativo per la verifica, la valutazione e il riesame delle disposizioni, ivi comprese le procedure relative alla modifica delle disposizioni alla luce degli esiti di tale programma. 3.   La sincronizzazione degli orologi dopo un evento perturbatore è inclusa nel piano di continuità operativa. 4.   Le sedi di negoziazione garantiscono che venga eseguita una valutazione di impatto che individui i rischi di perturbazione e le possibili relative conseguenze e che tale valutazione venga periodicamente riesaminata. A tal fine l'eventuale decisione da parte della sede di negoziazione di non tener conto nel piano di continuità operativa di un rischio identificato di indisponibilità del sistema di negoziazione è adeguatamente documentata ed esplicitamente approvata dall'organo di gestione della sede di negoziazione. 5.   Le sedi di negoziazione assicurano che la loro alta dirigenza: a) definisca obiettivi e strategie chiari in termini di continuità operativa; b) destini risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per il perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera a); c) approvi il piano di continuità operativa e tutte le eventuali modifiche necessarie a seguito dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e giuridici; d) sia informata, almeno su base annua, dei risultati della valutazione d'impatto o del relativo riesame e delle eventuali conclusioni riguardanti l'adeguatezza del piano di continuità operativa; e) istituisca una funzione di continuità operativa in seno all'organizzazione. 6.   Il piano di continuità operativa prevede le procedure per affrontare eventuali perturbazioni delle funzioni operative essenziali esternalizzate, anche nei casi in cui tali funzioni operative diventino indisponibili.
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