Art. 15 · Disposizioni in materia di continuità operativa

Art. 15

Disposizioni in materia di continuità operativa

In vigore dal 14 lug 2016
Disposizioni in materia di continuità operativa (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento che i loro sistemi hanno una sufficiente stabilità essendo dotati di efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per far fronte a eventi perturbatori. 2.   Le disposizioni in materia di continuità operativa garantiscono che la negoziazione possa riprendere entro approssimativamente due ore dall'evento perturbatore e che la quantità massima di dati che possa essere persa dai servizi informatici della sede di negoziazione dopo un evento perturbatore sia prossima allo zero.
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