Art. 12 · Obblighi generali di monitoraggio

Art. 12

Obblighi generali di monitoraggio

In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi generali di monitoraggio (Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le sedi di negoziazione garantiscono che i loro sistemi di negoziazione algoritmica siano sempre adeguati alle attività che si svolgono attraverso di loro e siano sufficientemente solidi per garantire la continuità e la regolarità della performance dei mercati sui quali operano, a prescindere dal modello di negoziazione utilizzato. 2.   Le sedi di negoziazione effettuano un monitoraggio in tempo reale dei loro sistemi di negoziazione algoritmica in relazione ai seguenti elementi: a) la loro performance e la loro capacità di cui all', paragrafo 4; b) gli ordini trasmessi dai loro membri su base individuale e aggregata. In particolare, le sedi di negoziazione applicano limiti di regolazione (throttling limit) e monitorano il flusso di concentrazione degli ordini per individuare potenziali minacce all'ordinato funzionamento del mercato. 3.   Allarmi in tempo reale sono emanati entro cinque secondi dall'evento cui si riferiscono.
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