Art. 7 · Obblighi di trasparenza post-negoziazione

Art. 7

Obblighi di trasparenza post-negoziazione

In vigore dal 14 lug 2016
Obblighi di trasparenza post-negoziazione [, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014] 1.   Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II. 2.   In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II. 3.   In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni: a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II; b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II. 4.   Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso: a) nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione, b) in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione. 5.   Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. 6.   In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore. 7.   Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica. 8.   Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell', sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.
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