Art. 15 · Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

Art. 15

Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 14 lug 2016
Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 [, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014] L', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all': a) operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri; b) operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale; c) operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.
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