Art. 2 · Requisiti per la presentazione delle informazioni

Art. 2

Requisiti per la presentazione delle informazioni

In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti per la presentazione delle informazioni 1.   L'impresa di un paese terzo informa l'ESMA, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell', lettere da a) a g) e lettere j) e k). 2.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell', lettera j), sono comunicate mediante dichiarazione scritta emessa da un'autorità competente del paese terzo. 3.   Le informazioni fornite all'ESMA a norma dell' sono redatte in inglese in caratteri latini. Tutti i documenti di accompagnamento forniti all'ESMA a norma dell' e del paragrafo 2 del presente articolo sono redatti in inglese o, se redatti in un'altra lingua, è presentata anche una traduzione giurata in inglese.
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