Art. 8 · Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica

Art. 8

Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica

In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica 1.   L'autorità competente autorizza a operare in qualità di impresa di investimento una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica esclusivamente nel caso in cui: a) la persona fisica è facilmente contattabile con breve preavviso da parte delle autorità competenti; b) la persona fisica dedica tempo sufficiente alla funzione; c) gli organi direttivi o lo statuto dell'impresa di investimento autorizzano una persona a sostituire immediatamente il direttore e ad assumere tutte le sue funzioni se quest'ultimo non è in grado di svolgerle; d) la persona autorizzata ai sensi della lettera c), soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria per sostituire il direttore durante l'assenza o fino alla nomina di un nuovo direttore in modo da assicurare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento. La persona autorizzata per le imprese di investimento che sono persone fisiche è altresì disponibile ad assistere i curatori fallimentari e le autorità competenti in caso di liquidazione dell'impresa. Tale persona ha la disponibilità necessaria per tale funzione. 2.   Nell'ambito del processo di autorizzazione, un'impresa di investimento richiedente che è una persona fisica, o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica, fornisce all'autorità competente le informazioni elencate all', paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), riguardo alla persona autorizzata a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.
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