Art. 7 · Requisiti generali

Art. 7

Requisiti generali

In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti generali 1.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli , si riferiscono alla sede centrale, alle succursali e agli agenti collegati dell'impresa. 2.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli da 2 a 5, si riferiscono alla sede centrale dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1943:oj#art-7