Art. 7
Requisiti generali
In vigore dal 14 lug 2016
Requisiti generali
1. Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli , si riferiscono alla sede centrale, alle succursali e agli agenti collegati dell'impresa.
2. Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli da 2 a 5, si riferiscono alla sede centrale dell'impresa.
Storico versioni
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