Art. 1 · Informazioni generali

Art. 1

Informazioni generali

In vigore dal 14 lug 2016
Informazioni generali Un soggetto che chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente una domanda che include le informazioni generali seguenti: a) la propria denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); la struttura giuridica (compreso se sia una persona giuridica o, se consentito dalla legislazione nazionale, una persona fisica), l'indirizzo della sede centrale e, per le imprese esistenti, della sede legale; i recapiti; il numero di identificazione nazionale, se disponibile; nonché: i) per le succursali nazionali: le informazioni sul luogo in cui tali succursali opereranno; ii) per gli agenti collegati nazionali: le informazioni sull'intenzione di avvalersi di agenti collegati; b) l'elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari da fornire, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e fondi dei clienti; c) le copie dei documenti societari e prova della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1943:oj#art-1