Art. 2
Criteri e fattori che le autorità competenti devono considerare ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di investimento assicurativi
In vigore dal 14 lug 2016
Criteri e fattori che le autorità competenti devono considerare ai fini dell'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di investimento assicurativi
[Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014]
1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le autorità competenti stabiliscono la rilevanza dei fattori e criteri elencati al paragrafo 2, e tengono in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o tipi di attività finanziaria o pratica finanziaria crei un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro sulla base di uno o più di tali fattori e criteri.
2. I fattori e i criteri che le autorità competenti devono valutare per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro includono:
a)
il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo o tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, considerando in particolare:
—
il tipo di attività sottostanti e il loro grado di trasparenza,
—
il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, la mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli di costi e oneri,
—
la complessità del calcolo del rendimento, valutando in particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori,
—
la natura e la portata dei rischi,
—
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo sia abbinato ad altri prodotti o servizi, o
—
la complessità dei termini e delle condizioni;
b)
la portata delle potenziali conseguenze negative, considerando in particolare:
—
il valore nozionale del prodotto di investimento assicurativo,
—
il numero dei clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati,
—
la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori,
—
la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l'ammontare della perdita potenzialmente subita,
—
la durata prevista delle conseguenze negative,
—
il volume del premio,
—
il numero degli intermediari interessati,
—
la crescita del mercato o delle vendite,
—
l'ammontare medio investito da ogni investitore nel prodotto di investimento assicurativo,
—
il livello di copertura offerto dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente, o
—
il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi;
c)
il tipo di investitori coinvolti nell'attività finanziaria o pratica finanziaria o a cui il prodotto di investimento assicurativo è commercializzato o venduto, considerando in particolare:
—
il fatto che l'investitore sia un cliente al dettaglio o un cliente professionale o una controparte qualificata ai sensi della direttiva 2014/65/UE,
—
le competenze e le capacità degli investitori, inclusi il livello di istruzione e l'esperienza con simili prodotti di investimento assicurativi o pratiche di vendita,
—
la situazione economica degli investitori, inclusi reddito e patrimonio,
—
i principali obiettivi finanziari degli investitori, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio,
—
il fatto che il prodotto o il servizio sia venduto ad investitori al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato, o
—
l'ammissibilità alla copertura di un sistema di garanzia assicurativa, se esistente;
d)
il grado di trasparenza del prodotto di investimento assicurativo o del tipo di attività finanziaria o pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
la tipologia e la trasparenza delle attività sottostanti,
—
i costi e oneri nascosti,
—
l'utilizzo di tecniche che attirano l'attenzione degli investitori ma non riflettono necessariamente l'idoneità o la qualità globale del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria,
—
la natura e la trasparenza dei rischi,
—
l'utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche del prodotto che non esistono, o
—
il fatto che le informazioni riguardo al prodotto di investimento assicurativo siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del prodotto di investimento assicurativo;
e)
le particolari caratteristiche o attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, inclusa la leva incorporata, considerando in particolare:
—
l'effetto di leva inerente al prodotto,
—
l'effetto di leva dovuto al finanziamento, o
—
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli;
f)
l'esistenza e il grado di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione al prodotto di investimento assicurativo, all'attività finanziaria o alla pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
il costo di strutturazione di tale prodotto di investimento assicurativo, attività finanziaria o pratica finanziaria e altri costi,
—
la disparità in relazione al rischio trattenuto dall'emittente, o
—
il profilo di rischio/rendimento;
g)
la facilità e il costo con il quale gli investitori sono in grado di vendere il prodotto di investimento assicurativo in questione o cambiare prodotto, considerando in particolare:
—
gli ostacoli al cambiamento di strategia di investimento in relazione a un contratto di assicurazione,
—
il fatto che un ritiro anticipato non sia consentito o sia consentito a condizioni contrattuali tali da poter essere considerato non consentito, o
—
qualsiasi altro ostacolo all'uscita;
h)
la determinazione dei prezzi e i costi associati del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
l'uso di oneri nascosti o secondari, o
—
gli oneri che non riflettono il livello del servizio di distribuzione fornito dagli intermediari assicurativi;
i)
il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, considerando in particolare:
—
il grado di innovazione correlato alla struttura del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività finanziaria o della pratica finanziaria, incluse l'incorporazione (embedding) e l'attivazione (triggering),
—
il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di intermediazione,
—
la portata della diffusione dell'innovazione, incluso il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria sia innovativo per particolari categorie di investitori,
—
il fatto che l'innovazione determini effetto di leva,
—
la mancanza di trasparenza delle attività sottostanti, o
—
l'esperienza passata del mercato con simili prodotti di investimento assicurativi o pratiche di vendita di prodotti di investimento assicurativi;
j)
le pratiche di vendita associate al prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
—
i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati,
—
i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali associati all'investimento, o
—
il fatto che la decisione di acquistare segua uno o due acquisti precedenti;
k)
la situazione finanziaria ed economica dell'emittente del prodotto di investimento assicurativo, considerando in particolare:
—
la situazione finanziaria dell'emittente, o
—
l'adeguatezza degli accordi di riassicurazione per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi;
l)
il fatto che le attività sottostanti del prodotto di investimento assicurativo o le attività finanziarie o pratiche finanziarie costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dagli investitori nel mercato rilevante;
m)
il fatto che le caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo lo rendano particolarmente suscettibile all'utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l'utilizzo dei prodotti di investimento assicurativo per:
—
frode o disonestà,
—
comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,
—
ricettazione dei proventi di attività criminali,
—
finanziamento del terrorismo, o
—
agevolazione del riciclaggio di denaro;
n)
il fatto che l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati;
o)
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;
p)
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un rischio per l'infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;
q)
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria possa minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario; o
r)
il fatto che il prodotto di investimento assicurativo, l'attività finanziaria o la pratica finanziaria rappresenti un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dello Stato membro dell'autorità competente rilevante.
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