Art. 3
In vigore dal 14 lug 2016
Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al punto 16: [la modifica non riguarda la versione italiana];
b)
il punto 42 è sostituito dal seguente:
«42)
“velocità massima su 30 minuti” di un veicolo: velocità massima che un veicolo può raggiungere, misurata nell'arco di 30 minuti sulla base della potenza massima su 30 minuti di cui al regolamento UNECE n 85 (*1);
(*1)
GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.»;"
2)
all', paragrafo 4, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»;
3)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:1824:oj#art-3