Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 lug 2016
Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) al punto 16: [la modifica non riguarda la versione italiana]; b) il punto 42 è sostituito dal seguente: «42) “velocità massima su 30 minuti” di un veicolo: velocità massima che un veicolo può raggiungere, misurata nell'arco di 30 minuti sulla base della potenza massima su 30 minuti di cui al regolamento UNECE n 85 (*1); (*1)   GU L 326 del 24.11.2006, pag. 55.»;" 2) all', paragrafo 4, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»; 3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
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