Art. 4
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
In vigore dal 14 lug 2016
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68
Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
la prima frase e la frase introduttiva sono sostituite da quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' e agli allegati XII e XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione (*5). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(*5) Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).»
"
b)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5)
“trasmissione”: il complesso di componenti compresi tra il dispositivo di comando e il freno, ad esclusione delle linee di comando, delle linee di alimentazione e delle linee supplementari tra trattori e veicoli rimorchiati, che li collega funzionalmente con mezzi meccanici, idraulici, pneumatici o elettrici oppure tramite una combinazione di tali mezzi. Quando l'energia per la frenatura è ricavata o assistita da una fonte di energia indipendente dal conducente, anche la riserva di energia presente nel sistema fa parte della trasmissione;»
c)
il punto 17 è soppresso;
d)
sono aggiunti i seguenti punti 37 e 38:
«37)
“fonte di energia”: dispositivo che fornisce l'energia necessaria ad azionare i freni, direttamente o indirettamente attraverso un dispositivo di accumulo dell'energia;
38)
“dispositivo di accumulo dell'energia”: apparecchio che immagazzina l'energia fornita dalla fonte di energia per azionare o rilasciare i freni.»
2)
gli allegati da I a V, nonché VII, VIII, IX, XI, XII e XIII sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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