Art. 4
In vigore dal 6 lug 2016
In deroga all', punto 3, del presente regolamento, gli articoli da 9 a 12 dell'allegato I del protocollo n. 3 rimangono applicabili alle impugnazioni di cui il Tribunale è investito alla data del 31 agosto 2016 o proposte dopo tale data avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Se il Tribunale annulla una decisione di quest'ultimo giudicando nel contempo che lo stato degli atti non consente una decisione, esso rinvia la causa a una sezione diversa da quella che ha statuito sull'impugnazione.
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