Art. 3
In vigore dal 6 lug 2016
Le cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alla data del 31 agosto 2016 sono trasferite al Tribunale. Esse continuano a essere trattate dal Tribunale nello stato in cui si trovano a tale data e conformemente al suo regolamento di procedura. Nell'ipotesi in cui una causa sia trasferita al Tribunale dopo la chiusura della fase orale del procedimento, tale fase della procedura deve essere riaperta.
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