Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 6 lug 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «documenti pubblici»: a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario («huissier de justice»); b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata; e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo. 2) «autorità», un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità che agisce a titolo ufficiale ed è autorizzata ai sensi del diritto nazionale a rilasciare o ricevere un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento o una copia autentica; 3) «legalizzazione», la formalità per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca; 4) «formalità analoga», l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione sulle apostille; 5) «altre formalità», l'obbligo di produrre copie autentiche e traduzioni di documenti pubblici; 6) «autorità centrale», l'autorità/le autorità che è/sono stata/e designata/e, a norma dell', dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento; 7) «copia autentica», una copia di un documento pubblico originale firmata e certificata come riproduzione esatta e completa di tale documento pubblico originale da un'autorità legittimata a tal fine ai sensi del diritto nazionale e dello stesso Stato membro che ha inizialmente rilasciato il documento pubblico.
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