Art. 27
Entrata in vigore
In vigore dal 6 lug 2016
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 16 febbraio 2019, ad eccezione:
a)
dell', paragrafo 2, che si applica a decorrere dal 16 febbraio 2017;
b)
dell', e dell', paragrafo 3, che si applicano a decorrere dal 16 febbraio 2018; e
c)
dell' e dell', paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 16 agosto 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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