Art. 26
Riesame
In vigore dal 6 lug 2016
Riesame
1. Entro il 16 febbraio 2024, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche pertinenti la cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione dell'opportunità per:
a)
l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a materie diverse da quelle di cui all' e al paragrafo 2 del presente articolo;
b)
in caso di estensione dell'ambito di applicazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'istituzione di moduli standard multilingue relativi a documenti pubblici riguardanti le materie di cui alla lettera a) del presente paragrafo a cui può essere esteso l'ambito di applicazione del presente regolamento; e
c)
l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
2. Entro il 16 febbraio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'opportunità per:
a)
un'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a:
i)
documenti pubblici relativi allo status giuridico e alla rappresentanza di una società o altra impresa;
ii)
diplomi, certificati e prove di altre qualificazioni formali; e
iii)
documenti pubblici attestanti disabilità ufficialmente riconosciute;
b)
dell'istituzione di moduli standard multilingue per quanto riguarda:
i)
documenti pubblici di cui all', paragrafo 1, per cui non sono istituiti moduli standard multilingue dal presente regolamento; e
ii)
documenti pubblici relativi alle materie individuate a norma della lettera a) del presente paragrafo a cui può essere esteso l'ambito di applicazione del presente regolamento;
c)
l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono corredate, se opportuno, di proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove materie di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), l'istituzione di nuovi moduli standard multilingue, di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), e l'utilizzo di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri come indicato al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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