Art. 22
Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle
In vigore dal 6 lug 2016
Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle
1. Entro il 16 agosto 2018 gli Stati membri usano l'IMI per comunicare:
a)
i nomi e gli estremi dell'autorità o delle autorità centrali designate ai sensi dell', paragrafo 1 e, se del caso, dell'autorità designata ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati a norma delle rispettive normative nazionali o, quando non esiste un singolo modello, le informazioni relative alle caratteristiche specifiche del documento pubblico in questione; e
c)
versioni rese anonime dei documenti falsificati che sono stati individuati.
2. Gli Stati membri usano l'IMI per comunicare qualsiasi successiva modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione rende pubbliche tramite ogni mezzo appropriato:
a)
le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a);
b)
le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), accessibili al pubblico ai sensi del diritto dello Stato membro le cui autorità hanno rilasciato il documento pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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