Art. 14 · Richieste di informazioni in caso di ragionevole dubbio

Art. 14

Richieste di informazioni in caso di ragionevole dubbio

In vigore dal 6 lug 2016
Richieste di informazioni in caso di ragionevole dubbio 1.   Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autentica hanno ragionevoli dubbi circa l' autenticità di tale documento pubblico o della sua copia autentica, per fugare tale dubbio esse dovrebbero procedere nel modo seguente: a) verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI di cui all'; b) se un dubbio persiste, presentare eventualmente una richiesta di informazioni tramite l'IMI: i) all'autorità che ha rilasciato il documento pubblico o, qualora applicabile, all'autorità che ha prodotto la copia autentica, o ad entrambe; oppure ii) all'autorità centrale competente. 2.   Un ragionevole dubbio circa l'autenticità di un documento pubblico o della sua copia autentica di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare: a) l'autenticità della firma; b) la capacità con cui ha agito il firmatario del documento; c) l'identità del bollo o del timbro; d) la falsificazione o manomissione del documento. 3.   Le richieste di informazioni di cui al presente articolo specificano le motivazioni su cui si fondano 4.   Le richieste di informazioni presentate in conformità del presente articolo sono corredate di una copia del documento pubblico cui si riferiscono o della sua copia autentica, trasmessa per via elettronica tramite l'IMI. Tali richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse. 5.   Le autorità rispondono alle richieste di informazioni di cui al presente articolo quanto prima possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi ovvero dieci giorni lavorativi qualora la richiesta sia trattata dall'autorità centrale. In casi eccezionali, qualora non sia possibile rispettare i termini di cui al primo comma, l'autorità richiesta e l'autorità richiedente convengono una proroga del termine. 6.   Se l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autentica non è confermata, l'autorità richiedente non è obbligata a trattarli.
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