Art. 7
Disposizioni connesse con l'obbligo di sbarco
In vigore dal 6 lug 2016
Disposizioni connesse con l'obbligo di sbarco
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure:
a)
le esenzioni dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, in modo da facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;
b)
le esenzioni de minimis intese a facilitare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni de minimis sono previste per i casi di cui all', paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 conformemente alle condizioni stabilite allo stesso articolo;
c)
le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; e
d)
la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di garantire la protezione del novellame.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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