Art. 6 · Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie

Art. 6

Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie

In vigore dal 6 lug 2016
Misure per la passera di mare, la passera pianuzza, il rombo chiodato e il rombo liscio pescati come catture accessorie 1.   Quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive per garantire che gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico pescati come catture accessorie nell'ambito delle attività di pesca degli stock interessati siano gestiti conformemente agli obiettivi dell' del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento e all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo: a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare l'apertura di maglia, le dimensioni dell'amo, la costruzione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'utilizzo di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività; b) l'utilizzo degli attrezzi da pesca, in particolare tempo di immersione e profondità di utilizzo dell'attrezzo per garantire o migliorare la selettività; c) il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio; d) il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio; e) le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame; f) altre caratteristiche correlate alla selettività. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi enunciati all'.
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