Art. 5 · Misure di salvaguardia

Art. 5

Misure di salvaguardia

In vigore dal 6 lug 2016
Misure di salvaguardia 1.   I valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli minimi e livelli limite dello stock della biomassa riproduttiva che devono essere applicati per salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock interessati sono definiti all'allegato II. 2.   Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore minimo di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna A, del presente regolamento, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY. In particolare, in deroga all', paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di raggiungere tali livelli le possibilità di pesca per lo stock interessato sono fissate a un livello compatibile con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna B, del presente regolamento, tenendo conto del calo della biomassa di tale stock. 3.   Quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore al valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva definito all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il MSY, incluse, in deroga all', paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la sospensione delle attività di pesca mirate riguardanti lo stock interessato e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca. 4.   Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere: a) le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le misure di emergenza adottate da uno Stato membro conformemente all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; c) le misure di cui agli del presente regolamento. 5.   La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui lo stock della biomassa riproduttiva è al di sotto dei livelli di cui al paragrafo 1. 6.   Qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti all'allegato II non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, la Commissione può presentare d'urgenza una proposta ai fini della revisione di tali valori di riferimento per la conservazione.
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